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Il Tar ha deciso: esclusi da Taormina Filmfest sia Videobank sia Agnus Dei. Gara da rifare

E alla fine furono escluse sia la società vincitrice sia la ricorrente e sul 63° Festival del cinema di Taormina ora rischia di calare un momentaneo s

E alla fine furono escluse sia la società vincitrice sia la ricorrente e sul 63° Festival del cinema di Taormina ora rischia di calare un momentaneo sipario. Il Tar di Catania, con sentenza di oggi, ha escluso sia Videobank, che aveva vinto la gara del Comitato Taormina Arte il 15 febbraio scorso, sia la ricorrente Agnus Dei Production di Tiziana Rocca, aggiudicatrice dell’evento fino allo scorso anno, ed ha chiesto una nuovo bando. Miracolo a parte, rifare un bando, aggiudicarlo e organizzare il festival per il 9 giugno, data già fissata, diventa impresa ardua.

Festival del Cinema di Taormina al Teatro Antico

Cosa ha deciso oggi i Tar di Catania? Ha escluso la Agnus Dei perché «la ricorrente non ha presentato una vera e propria offerta, con indicazione del semplice corrispettivo da versare in favore del Comitato Taormina Arte, ma ha prodotto un articolato piano economico-finanziario – che andava presentato in sede di offerta tecnica – relativo a tutti i costi da sostenere e alle relative fonti di finanziamento. Nell’ambito di tale articolato piano economico-finanziario, le specifiche voci direttamente riferite al corrispettivo da versare al Comitato Taormina Arte appaiono, però, parzialmente indeterminate (“contributo al Comitato Taormina Arte nel 10% degli incassi totali delle proiezioni a Messina e Taormina” e “visibilità e promozione del Comitato Taormina Arte”) e ciò in aggiunta all’ulteriore rilievo che il piano economico-finanziario non coincide, comunque, con lo specifico corrispettivo da versare in favore del Comitato Taormina Arte (la lettera di invito parla di “indicazione, sia in cifre sia in lettere, del corrispettivo offerto al Comitato Taormina Arte, al netto di IVA”». Videobank è stata esclusa perché la «ricorrente, nel sollevare la doglianza, non poteva far altro che affermare il difetto in capo all’aggiudicataria del requisito dell’esperienza almeno biennale in materia di organizzazione e gestione di attività ed eventi di rilievo ed importanza assimilabili a quello oggetto della procedura. Tale motivo di gravame appare, inoltre, fondato, posto che il curriculum, pur di rilievo, di Videobank s.p.a. nella produzione televisiva non attesta il menzionato requisito dell’esperienza biennale in materia di organizzazione e gestione di attività ed eventi (non meramente televisivi) assimilabili a quello oggetto della procedura».
Il Tar di Catania è giunto quindi alla conclusione che «Le considerazioni che precedono determinano la necessità di rinnovare la procedura in ragione dell’esclusione delle due sole offerte valide sotto il profilo tecnico».

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